PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge, al fine di tutelare l'ambiente e l'ecosistema e di assicurare ai consumatori una maggiore tutela, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, e tenuto conto della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura, detta norme e criteri di applicazione in materia di produzione biologica.
      2. La presente legge stabilisce, in particolare, obiettivi, princìpi e norme concernenti:

          a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, il controllo e la certificazione dei prodotti biologici, anche in caso di loro uso nella ristorazione pubblica e privata;

          b) l'uso di indicazioni relative alla produzione biologica italiana nella fase di etichettatura e nella pubblicità, ai sensi di quanto previsto dall'asse 3 del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

      3. La presente legge si applica ai prodotti agricoli destinati ad essere commercializzati come prodotti biologici, ad esclusione dei prodotti della caccia di animali selvatici e, in particolare, ai seguenti prodotti:

          a) prodotti vegetali, animali non trasformati e animali vivi;

          b) prodotti vegetali e animali trasformati destinati al consumo umano, denominati «alimenti trasformati»;

          c) mangimi;

          d) sementi.

 

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Art. 2.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge è definito prodotto da agricoltura biologica il prodotto ottenuto conformemente al metodo di agricoltura biologica in ogni fase del processo di produzione e di preparazione.

Art. 3.
(Obiettivi della produzione biologica).

      1 La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi:

          a) produrre, con un sistema di gestione funzionale ed economicamente praticabile dell'attività agricola, un'ampia varietà di prodotti secondo metodi capaci di:

              1) ridurre al minimo gli effetti negativi sull'ambiente;

              2) mantenere e favorire un alto livello di diversità biologica nelle aziende e nei territori limitrofi alle stesse;

              3) salvaguardare le risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;

              4) rispettare criteri rigorosi in materia di benessere animale e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la rispettiva specie;

          b) produrre derrate alimentari e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda del consumatore di prodotti ottenuti con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura.

Art. 4.
(Princìpi generali della
produzione biologica).

      1. I princìpi che regolano la produzione biologica sono i seguenti:

          a) utilizzo di organismi viventi e di metodi di produzione meccanici evitando l'impiego di materiali sintetici;

 

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          b) utilizzo di sostanze naturali evitando l'uso di sostanze chimiche di sintesi, che possono essere impiegate solo se le sostanze naturali non sono disponibili in commercio;

          c) divieto dell'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) e di prodotti ottenuti o derivati da OGM, ad eccezione dei medicinali veterinari quando l'uso degli OGM risulti inevitabile;

          d) adeguamento delle norme vigenti che disciplinano la produzione biologica alle condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e alle particolari pratiche zootecniche, comunque attenendosi a un concetto univoco di produzione biologica;

          e) massimizzazione dell'impiego di sementi di origine biologica provenienti dal riutilizzo delle stesse sementi.

Art. 5.
(Princìpi per la trasformazione
dei prodotti biologici).

      1. La trasformazione dei prodotti biologici si basa sui seguenti princìpi:

          a) gli alimenti e i mangimi biologici devono essere composti essenzialmente da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne quando un ingrediente biologico non sia disponibile in commercio;

          b) gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione sono vietati; ne è consentito l'utilizzo in proporzioni limitate e soltanto in caso di impellente necessità tecnologica, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          c) è fatto divieto dell'uso di radiazioni ionizzanti.

Art. 6.
(Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

      1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e

 

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forestali è istituito il Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione annua è stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

      2. Le risorse del Fondo sono destinate, almeno per una quota pari al 50 per cento del totale, alla ricerca sperimentale da eseguire in laboratori e in centri per la ricerca pubblici.

Art. 7.
(Abolizione dell'imposta
sul valore aggiunto).

      1. Allo scopo di valorizzare la produzione locale di qualità e di garantire il suo sviluppo nell'ambito di una filiera corta, è abolita l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prodotti venduti direttamente dalle aziende agricole in regime di produzione biologica.
      2. È altresì abolita l'IVA sui prodotti biologici venduti nelle mense scolastiche e ai soggetti della ristorazione privata.

Art. 8.
(Norme sulla produzione agricola).

      1. In regime di produzione biologica le attività produttive devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 gennaio 1991, e successive modificazioni.

      2. Gli agricoltori che adottano la produzione biologica devono astenersi dall'utilizzare OGM e prodotti ottenuti o derivati da OGM qualora siano a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell'etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto.

      3. Nel caso in cui gli agricoltori che adottano la produzione biologica acquistino presso terzi i prodotti che utilizzano per la produzione di alimenti o di mangimi biologici, devono accertarsi presso il venditore che i prodotti forniti non sono

 

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ottenuti da OGM o da prodotti ottenuti e derivati da OGM.

Art. 9.
(Norme sulla commercializzazione).

      1. In conformità a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, possono essere utilizzati materiali e sementi di riproduzione vegetativa a loro volta ottenuti con il metodo biologico.

      2. Per poter essere denominate sementi biologiche, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, le sementi devono essere state coltivate per almeno una generazione o, se si tratta di colture perenni, per almeno due cicli colturali, secondo il metodo di produzione biologica stabilito dal medesimo regolamento.

Art. 10.
(Norme di attuazione).

      1. Le norme della presente legge si applicano decorsi sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

      2. Ai fini dell'attuazione dei princìpi, dei criteri e delle norme generali della presente legge, si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 6-bis del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni.

      3. Le regioni, nelle materie di propria competenza, adottano norme in materia di produzione biologica in conformità ai princìpi e ai criteri stabiliti dalla presente legge.

      4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare la produzione biologica in conformità ai princìpi e ai criteri stabiliti dalla presente legge nonché dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.